Scuola: sindacato Cub chiede l’annullamento delle sospensioni
Con una nota inviata stamani a tutti i dirigenti scolastici della provincia, il sindacato CUB SCUOLA di Trapani, ha invitato coloro che già hanno erogato provvedimenti di diffida o sospensione del personale scolastico per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale a riesaminarli, all’interno ovvio degli spazi di potere discrezionale che il dirigente scolastico comunque possiede.
A supporto della propria richiesta, il sindacalista ha invitato questi dirigenti, come bene han fatto altri sia a Trapani che ad Alcamo, a rivalutare le posizioni del personale che si trovava in stato di malattia il 15 dicembre o alla data della prevista, e mancata, vaccinazione.
« Esistono – ha scritto il delegato sindacale – norme garantiste per il lavoratore quali l’articolo 17 del contratto di lavoro, l’articolo 2110 del Codice Civile, la stessa circolare del Ministero dell’Istruzione del 20 dicembre 2021, pareri dell’ARAN e sentenze di Cassazione che possono legittimamente giustificare la mancata sospensione in caso di malattia del personale scolastico ».
ARAN, Avvocatura dello Stato e USR Veneto univoci: non si possono sospendere i prof malati
Il parere dell’ARAN [ allegato 1 ], in particolare, a proposito della possibilità di “applicare la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione anche nel caso in cui il dipendente sia in malattia”, sostiene come “questa Agenzia che ritiene che si debba distinguere tra applicazione della sanzione (notifica al lavoratore della decisione disciplinare adottata nei suoi confronti) e materiale esecuzione della stessa”. In caso di malattia, infatti – sostiene l’ARAN -, “l’ente attenderà il rientro in servizio per la comunicazione dei giorni di esecuzione della sospensione”.
« Soprattutto – ha aggiunto il sindacato –, esistono pure un parere dell’Avvocatura di Stato del 24 gennaio 2022 [ PDF allegato 2 ] e delle FAQ dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto del 27 gennaio 2022 [ PDF allegato 3 ] che avvalorano tale posizione garantista nei confronti del lavoratore ».
Per quanto riguarda, invece, il parere dell’Avvocatura dello Stato, esso, con nota 24 gennaio 2022, esplicitamente scrive: “non sarebbe esigibile, in capo al soggetto temporaneamente impossibilitato, un comportamento attivo ( recarsi in uno dei siti per la somministrazione del vaccino ) volto all’assolvimento del suddetto obbligo”.
E ancora: “il dipendente, pertanto, durante tale periodo di comporto non potrebbe e/o dovrebbe essere sottoposto all’obbligo vaccinale”.
Per conseguenza, l’Avvocato dello Stato “suggerisce, pertanto, di procedere all’invito alla regolarizzazione solo al rientro in servizio del personale in malattia … e/o … l’assolvimento dell’obbligo vaccinale decorrerà dal giorno del rientro in servizio dopo il periodo di congedo per malattia”. Ciò, secondo il parere tecnico-legale, “costituisce il giusto contemperamento degli interessi in gioco e risponde a esigenze di equità sostanziale di tutela della salute del lavoratore medesimo, senza pregiudizio per i superiori interessi di codesto Istituto e della popolazione scolastica”.
« Riteniamo che il Dirigente Scolastico, oltre che applicare le nuove norme sull’obbligo vaccinale, debba ricordarsi che difronte ha un proprio collaboratore e, soprattutto, un essere umano con spesso solo il proprio stipendio da lavoro quale sostegno economico per sé, per i propri eventuali familiari a carico o per far fronte a spese di affitto, mutuo, sostentamento alimentare etc.. e non rinviare ad eventuali azioni giudiziarie attivabili dal personale scolastico che hanno tempi e costi legali incompatibili con le urgenti necessità economiche su evidenziate », ha concluso il delegato sindacale Natale Salvo.
—
Fonti e Note:
[1] ARAN, orientamento applicativo
Commenti più recenti