Obbligo vaccino: il prof. Scarselli contesta Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7045 del 20 ottobre 2021 [1] « ha ritenuto costituzionalmente legittimo l’obbligo di vaccinazione contro il virus Sars-CoV-2 », al termine di un giudizio di appello proposto da esercenti la professione sanitaria.
La decisione, che porta la firma del presidente Franco Frattini ( già elemento di spicco di Forza Italia, partito notoriamente “vaccinista” ) e del consigliere estensore Massimiliano Noccelli, è molto articolata e lunga ben 82 pagine!
La sentenza giunge ad affermare (punto 30.7) che : « il potenziale rischio di un evento avverso per il singolo individuo con l’utilizzo di quel farmaco, è di gran lunga inferiore del reale nocumento per una intera società senza l’utilizzo di quel farmaco ».
La sentenza è stata commentata dal prof. Giuliano Scarselli, avvocato e docente di diritto processuale civile presso l’Università di Siena sulla rivista online “Giustizia Insieme” [2] .
Scarselli: Il Consiglio di Stato non ha tenuto in conto il pericolo di vita del vaccinando
Per il prof. Scarselli, la Corte « non ha tenuto conto di alcune circostanze:
- il rapporto AIFA ha fatto riferimento anche a 608 morti in Italia a seguito di vaccinazione.
È vero che su alcune di queste morti potrebbe mancare il nesso di causalità con il vaccino, ma è parimenti vero che potrebbero sussistere altri casi di morte che non siano stati rilevati;
- gli art. 3 e 3 bis del dl 1 aprile 2021 n. 44 relativi allo scudo c.d. penale con le quali si è previsto che nessuno, e non solo i medici, passano incorrere in responsabilità penale per morte o lesioni dei vaccinati quando l’uso dei vaccini sia stata conforme ai protocolli istituiti.
Da questa norma, fortemente voluta dai sanitari, si comprende, direi, tutto al contrario, che evidentemente dei rischi nella vaccinazione SARS-CoV-2 vi sono, se i medici, ovvero gli addetti ai lavori, hanno preteso, e per la prima volta, la totale loro esenzione di responsabilità a fronte di detta vaccinazione ».
Gli elementi di cui sopra sono fondamentali perché, in passato, la Corte costituzionale si è dichiarata contraria a che il « vaccinato possa rischiare o meno la propria salute oltre limiti tollerabili, e riteneto che il bilanciamento tra la libertà individuale e la salute collettiva è favorevole a quest’ultimo valore solo quando vi sia da escludere che il vaccino possa pregiudicare “la salute di colui che vi è assoggettato” » [3].
Infine, ricorda il prof. Giuliano Scarselli,
- « la sentenza in commento, non evoca mai il Regolamento del Parlamento Europeo, vincolante, del 14 giugno 2021 n. 953, il quale, nella sua corretta e integra traduzione, asserisce al punto Considerato 36 che: “E’ necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che…….. hanno scelto di non essere vaccinate” » [4].
Si tratta di considerazioni, quelle del docente di diritto dell’Università di Siena, che non possono non essere presenti in un ricorso avverso le eventuali sospensioni per mancato adempimento all’obbligo vaccinale.
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Fonti e Note:
[1] Scarica da qui il PDF della: Sentenza Consiglio di Stato n. 7045 del 20 ottobre 2021
[2] Giustizia Insieme, 17 novembre 2021, “Nota a Consiglio di Stato 20 ottobre 2021 n. 7045 di Giuliano Scarselli”.
[3] Vedi ancora:
- Corte Costituzionale 22 giugno 1990 n. 307 [ scarica il PDF ], presidente Saja, redattore Corasanti: « un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili ».
- La stessa ancora: « la solidarietà verso gli altri […] non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri ».
- Corte Costituzionale 23 giugno 1994 n. 258 [ scarica il PDF ], presidente Casavola, redattore Granata: confermando la precedente, richiama « l’attenzione del legislatore stesso sul problema affinché, ferma la obbligatorietà generalizzata delle vaccinazioni ritenute necessarie alla luce delle conoscenze mediche, siano individuati e siano prescritti in termini normativi, specifici e puntuali, […] gli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze ».
- La sentenza della Corte Costituzionale 18 gennaio 2018 n. 5 [ scarica il PDF ] , che si riferisce proprio al “Decreto Lorenzin” del 2017, per l’ennesima volta, ribadisce che « la giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni è salda nell’affermare che l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività (da ultimo sentenza n. 268 del 2017), nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l’interesse del bambino ».
- « per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive […], l’obiettivo da perseguire in questi ambiti è la cosiddetta “immunità di gregge”, la quale richiede una copertura vaccinale a tappeto in una determinata comunità, al fine di eliminare la malattia e di proteggere coloro che, per specifiche condizioni di salute, non possono sottoporsi al trattamento preventivo ».
- La sentenza ammette il caso che « in ragione delle condizioni di ciascun individuo, la somministrazione può determinare conseguenze negative ». Ma, « per tale ragione l’ordinamento reputa essenziale garantire un indennizzo per tali singoli casi ».
[4] Regolamento Europeo 14 giugno 2021 n. 953 che va però integrato con la rettifica apparsa il 5 luglio 2021 sulla Gazzetta Ufficiale europea: Rettifica Regolamento Europeo 14 giugno 2021 n. 953
[5] Da leggere, però in chiave “green pass“, anche la famosa Sentenza Corte Costituzionale n. 218 del 2 giugno 1994 , sempre presidente Casavola, dove si afferma il principio: « La tutela della salute […] implica e comprende il dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui ».
Qui, infatti, si aggiunge che « Gli accertamenti che, comprendendo prelievi ed analisi, costituiscono “trattamenti sanitari” nel senso indicato dall’art. 32 della Costituzione, possono essere legittimamente richiesti solo in necessitata correlazione con l’esigenza di tutelare la salute dei terzi (o della collettività generale). […] In quest’ambito il rispetto della persona esige l’efficace protezione della riservatezza, necessaria anche per contrastare il rischio di emarginazione nella vita lavorativa e di relazione ».
La Corte però respinge « i controlli sanitari indiscriminati, di massa o per categorie di soggetti, ma di accertamenti circoscritti sia nella determinazione di coloro che vi possono essere tenuti, costituendo un onere per poter svolgere una determinata attività ».
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