Decreto Legge 172, Cenci: seri problemi di costituzionalità
In tanti, giuristi, si sono esposti nell’analisi del Decreto Legge 172 del 26 novembre 2021 che ha previsto l’estensione dell’obbligo vaccinale anti-Covid19, inizialmente previsto per i solo sanitari, anche al personale scolastico, a quello militare e delle varie forze dell’ordine.
Tra questi, uno di quelli di maggior peso è certamente quella di Daniele Cenci – Consigliere della Corte di Cassazione pubblicata sulla rivista “Penale Diritto & Procedura” [1].
D.L. 172 incompatibile con il “diritto al lavoro” tutelato da Costituzione
Il Decreto Legge 172, rileva l’avvocato Daniele Cenci, « pone un serio problema di compatibilità rispetto alla tutela costituzionale del lavoro, che, come ben noto, trova emersione in plurimi precetti della carta fondamentale ( a partire dall’art. 1, che lo definisce valore fondante la Repubblica; cfr. inoltre gli artt. 2, 4 e 35 e ss. e passim Cost. ),il rapporto di lavoro, secondo un novum che sembra non avere precedenti nell’ordinamento, viene letteralmente “svuotato” del diritto-dovere di prestare la propria attività e, correlativamente, di quello di ricevere la retribuzione, e ciò nonostante la mancanza di un’ipotesi di reato o di un illecito disciplinare o, comunque, di un fatto illecito che risultino addebitabili al lavoratore ».
D.L. 172 preseta problema di “disparità di trattamento” vietato da Costituzione
Secondo il giurista, in merito alla mancata previsione di alcuna retribuzione per il personale sospeso, « si porrebbe un vistoso problema di disparità di trattamento (art. 2 Cost.) tra dipendente sottoposto a sospensione cautelare, possibile fruitore di assegno alimentare, e dipendente che, non avendo ricevuto il vaccino, fatto lecito di cui la legge espressamente esclude ogni rilevanza disciplinare, che risulta (apparentemente) non destinatario della misura alimentare ».
D.L. 172 in contrasto con principi proporzionalità e ragionevolezza
All’occhio del consigliere di Cassazione, la sospensione dal lavoro per la durata di sei mesi « appare in contrasto con i canoni di temporaneità e di proporzionalità che, pure nel ricorso a misure emergenziale, deve sempre guidare il legislatore ».
« Il sacrificio dei diritti individuali, non può che essere temporaneo. Il Legislatore deve mantenere misure proporzionate e adeguate all’evoluzione della stessa », spiega Cenci riportando un commento dell’avvocato Francesco Taglialavoro sempre su “Penale Diritto & Procedura” [2].
« Né pare potersi trascurare la disparità di trattamento e la manifesta irragionevolezza della distinzione tra categorie di lavoratori operata dal legislatore di urgenza », aggiunge Daniele Cenci. Basta pensare ai docenti under 50 e ai lavoratori under 50 di altri settori parimenti a rischio ( quelli dei trasporti, o delle attività finanziarie o alimentari, ad esempio ).
D.L. 172 non tiene conto della natura sperimentale vaccini
Il giurista contesta poi la validità di sentenza del Consiglio di Stato [3] in merito all’asserita « natura ritenuta non sperimentale dei vaccini » poiché, riprendendo le parole del prof. Alessandro Mangia [4], nell’immissione in commercio subordinata a condizioni « gli accertamenti che legittimano l’immissione in commercio sono accertamenti evidentemente ancora in fieri », cioè “allo stato degli atti” [5].
D.L. 172 obbliga a mettere a rischio grave la propria salute
Per l’avvocato Daniele Cenci, ancora, la Corte omette di rilevare all’interno delle relazioni dell’AIFA, la avvenuta « segnalazione di 608 decessi , 16 dei quali, proprio secondo l’Agenzia italiana del farmaco, sono risultati correlabili alla vaccinazione ».
Tale omissione è fondamentale per il giurista.
Questi, infine, porta l’attenzione sul testo della fondamentale sentenza n. 307 del 31 gennaio – 22 giugno 1990 della Corte Costituzionale nella parte nella quale questa afferma « la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri ».
Questa prosegue precisando come « un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili ».
Ancora più incisivo un passaggio che si rinviene nella sentenza n. 118 del 18 aprile 1996 sempre della Corte Costituzionale: « nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri ».
« I 16 decessi in nove mesi in Italia che, secondo l’A.I.F.A., sono correlabili ai vaccini costituiscono o meno eventi temporanei, di scarsa entità e, dunque, secondo il riferito insegnamento della Corte costituzionale, “tollerabili” dall’ordinamento? », si domanda infine l’avvocato Daniele Cenci.
« La risposta non può che essere negativa », conclude.
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Fonti e Note:
[1] Penale Diritto & Procedura, 22 dicembre 2021, Daniele Cenci – Consigliere della Corte di Cassazione, “Riflessioni sulla compatibilità a Costituzione della decretazione di urgenza che proroga l’obbligo di vaccinazione per i sanitari ed estende lo stesso ad altre categorie di lavoratori”.
Il parere è integralmente scaricabile in PDF qui: “ Daniele Cenci – Analisi costituzionalità DL 172 obbligo vaccinale ”.
Daniele Cenci, oltre che ad essere Consigliere di Corte di Cassazione, è Dottore di ricerca in procedura penale, è autore di numerose pubblicazioni in materia di procedura penale, di diritto penale sostanziale e di ordinamento giudiziario; è stato relatore in numerosi convegni ed eventi formativi.
[2] Penale Diritto & Procedura, 10 dicembre 2021, Francesco Taglialavoro – Dottore di ricerca in diritto privato generale e Avvocato presso il Foro di Palermo – “Temporaneità, eccezionalità e gradualità delle misure per fronteggiare l’emergenza pandemica: la sospensione “prorogata” dell’esecuzione degli sfratti al vaglio della Corte costituzionale (nota a Corte cost. n. 213/2021)”.
[3] Sentenza n. 7045 del 2021 del Consiglio di Stato.
[4] Il prof. Alessandro Mangia è Ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
[5] Tanto da leggersi, nei foglietti informativi di tutti e quattro i prodotti medicinali impiegati in Italia, la testuale indicazione: « è stata rilasciata un’autorizzazione “subordinata a condizioni”. Ciò significa che devono essere forniti ulteriori dati su questo vaccino/medicinale ».
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