Per la C.G.A. di Palermo incostituzionale l’obbligo vaccinale
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia (C.G.A. Palermo), l’equivalente siciliano del Consiglio di Stato, con ordinanza pubblicata il 22 marzo 2022, ha « disposto l’intera trasmissione degli atti alla Corta Costituzionale » di un procedimento che verteva sulla legittimità dell’obbligo vaccinale avviato lo scorso anno da un sanitario tirocinante.
Per la C.G.A. di Palermo due gli aspetti che appaiono incostituzionali
Il C.G.A. di Palermo, infatti, ha dichiarato « rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 44/2021 nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio dalle professioni sanitarie, per contrasto con gli articoli 3, 4, 32, 33 e 97 della Costituzione ».
Allo stesso modo, per la C.G.A. di Palermo, non appare infondata la questione di legittimità costituzionale « dell’articolo 1 della Legge 217/2019 [ la Legge Lorenzin, NdR ] nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione della sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 44/2021 nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli articoli 3 e 21 della Costituzione ».
In estrema sintesi, alla Corte palermitana, apparirebbero estremamente controversi:
- tanto l’obbligo vaccinale,
- quanto sproporzionata la sanzione della sospensione dal lavoro in caso di inadempimento all’obbligo.
- Illogico pure estorcere un “consenso” difronte ad un obbligo di vaccinazione.
Il precedente del Tribunale di Catania
L’intero atto sembra allineato all’ordinanza del Tribunale di Catania del 14 marzo 2022 di cui abbiamo dato atto nell’articolo “Tribunale di Catania: incostituzionale sospensione senza paga?”, e che prevede anch’essa, la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per l’esame del Decreto Legge n. 44/2021 sull’obbligo vaccinale per il personale sanitario.
L’intero atto, firmato dal presidente Rosanna De Nictolis ed estensore Maria Stella Boscarino, è estremamente dettagliato nell’analisi – è lungo 50 pagine esatte – e non è del tutto favorevole al ricorrente, in quanto riconosce la legittimità di diverse valutazioni e decisioni del regime Draghi in merito alla situazione emergenziale causata dalla diffusione del virus Sars Cov 2.
Quindi sarà interessante valutarlo nella sua interezza, tanto nelle motivazioni, quanto analizzare l’iter logico attraverso il quale la C.G.A. di Palermo è giunta alle proprie conclusioni. Cosa che faremo com ulteriori prossimi articoli.
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Fonti e Note:
[1] L’atto in PDF integrale: “ Ordinanza C.G.A. Palermo n. 351 del 22 marzo 2022 ” (30 MB).
anche per la magidtretura ed il parlamento tedesco, oltre alresto di tutta europa.