Corte Costituzionale/2: la sentenza della vergogna
La stampa di regime aveva “venduto” come esempio di “buon senso” la sentenza n. 14/2023 della Corte Costituzionale sul “caso vaccini” perché, a loro vedere, “aiuta a liberarsi da alcune perniciose bugie” ( Libero ).
In realtà le “bugie” sono quelle che emergono dalla lettura del testo della sentenza della Corte e che continueranno ad alimentare proteste e prevenzione nei confronti dello stato.
Insomma: una sentenza autogol.
La sentenza della Corte riporta lo scandaloso cinismo dell’AIFA
Non è bastato leggere, nella relazione dell’AIFA presentata alla Corte, che le 955 segnalazioni di effetto avverso da “vaccino” con esito la morte siano definitive « estremamente esigue » [1].
E neanche leggere ancora nella sentenza, che « quanto al profilo della sicurezza, l’AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA [ immissione in commercio condizionata, NdR ] “certifica che la sicurezza, l’efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi” ».
Affermazione di “sicurezza” che sarebbe contestata dai 955 decessi post vaccino se l’AIFA, nella sua relazione alla Corte, non mettesse le classiche “mani avanti”: « alla base della segnalazione dell’evento avverso vi è il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento ».
C’è di più.
Gli avvocati della Meloni: effetti avversi temporanei e di scarsa entità
L’Avvocatura generale dello stato, che, per inciso, rappresentava il presidente del consiglio dei ministri, quindi Giorgia Meloni aggiunge: l’obbligo vaccinale « non incid[e] negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili » [2].
Chiamare quest’affermazione “bugia” è troppo poco!
Essa è persino in contrasto col documento AIFA che pure, nel suo cinismo, ammetteva come « il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all’esito fatale dell’evento avverso è estremamente esiguo » [scarica PDF del XXIII rapporto sorveglianza vaccini Covid da qui ].
Insomma i morti da vaccino c’erano e ci sono.
E la morte, per quanto fedeli cristiani si può essere, non può certamente descritto come evento “temporaneo” come fanno gli avvocati della Meloni.
La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 14/2023, implicitamente ammette i decessi sia pure sminuendoli poiché quel che conta è « l’incidenza a livello generale del loro manifestarsi ».
Se sono segnalati all’AIFA insomma 955 morti come effetti avversi post vaccino il loro numero poco incide, secondo il redattore della sentenza Filippo Patroni Griffi, rispetto alle oltre 140.000.000 dosi somministrate.
Punti di vista, certo.
La Corte spara la bufala: coi vaccini contagi e decessi calati
Un’autentica bufala è poi la precisazione della Corte Costituzionale che si legge in sentenza: « le autorità scientifiche attestino concordemente (…) la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (…) come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi e dall’entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall’inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021 ».
E’ a tutti noto, infatti, l’andamento “ondulatorio” del virus, complessivamente più “aggressivo” nel periodo invernale ( quando inizia l’inoculazione del “vaccino” ) e meno in quello estivo ( da qui il calo dei “casi” dopo aprile ). Il grafico sotto evidenzia il nuovo picco nell’inverno 2021, quando la campagna di vaccinazione “primaria” era ampiamente conclusa.
Com’è a tutti noto che le successive varianti, fino poi alla Omicron, le infezioni furono anche più numerose ma comunque mediamente meno mortali. Ad incidere sui numerosi decessi iniziali, poi, la morte dei soggetti più anziani ( quelli ricoverati nelle RSA ) e l’inadeguatezza e il ritardo delle cure.
Ma tutto questo non emerge dalle carte della Corte!
L’AIFA, l’ISS, gli avvocati della Meloni non lo scrivono.
« Va segnalato che l’obbligo vaccinale per gli esercenti attività in ambito sanitario è stato introdotto, tra l’altro, in Francia e in Germania, nonché nel Regno Unito e negli Stati Uniti d’America », aggiunge la Corte Costituzionale.
Tra “gli altri” l’Arabia Saudita e forse nessun altro.
La questione “tamponi”: continuare costava troppo ai lavoratori
Tra i passaggi più “interessanti” della sentenza va annoverata l’affermazione secondo la quale « non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate [ del “vaccino”, NdR ] rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia ».
Tra queste misura – secondo la Corte – non potevano essere considerati i tamponi ( che però continuarono per altri otto mesi rispetto all’introduzione dell’obbligo vaccinale per i sanitari; ma questo la Corte non lo ricorda ): « dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili [ la Corte fa i conti in tasca dei lavoratori non vaccinati, NdR ] e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario ».
La questione del consenso alla vaccinazione obbligatoria
L’ultima “chicca” del redattore della sentenza è rivolta al tema della formalità della firma del “consenso” all’inoculazione del “vaccino”.
« La natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato », scrive infatti (!)
« L’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo », aggiunge la Corte Costituzionale.
Insomma il tanto temuto TSO non era previsto.
Chiaramente, prosegue la sentenza, in caso di mancato adempimento il cittadino doveva « assumersi responsabilmente le conseguenze previste dalla legge ».
« Qualora, invece, il singolo adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell’intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino », conclude il passaggio sul tema.
Chiaramente una contraddizione in termini.
Corte Costituzionale: “in quel momento storico” decisioni legittime
La Corte conclude la sentenza sulla legittimità dello « esercizio di discrezionalità politica [ del governo Lega-Forza Italia-PD-M5S guidato da Mario Draghi, NdR ], alla luce delle migliori conoscenze raggiunte IN QUEL MOMENTO STORICO, quali definite dalle autorità medico-scientifiche istituzionalmente preposte ».
Importante sottolineare la precisazione: “in quel momento storico”.
Poco importa, insomma, che sia « innegabile – continua la Corte Costituzionale nella sentenza – che ogni legge elaborata sulla base di conoscenze medico-scientifiche è per sua natura transitoria, perché adottata allo stato delle conoscenze del momento e destinata ad essere superata a seguito dell’evoluzione medico-scientifica ».
Un’affermazione che avrebbe suggerito maggiore precauzione nelle decisioni del governo Draghi.
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Fonti e Note:
[1] FronteAmpio, 12 febbraio 2023, “Corte Costituzionale, vaccini: sentenza con ombre”.
[2] Corte Costituzionale, 9 febbraio 2023, “Comunicato Stampa – Obbligo Vaccinale personale sanitario” [ puoi scaricare qui la “ Sentenza n. 14/2023 della Corte Costituzionale sull’obbligo vaccinale sanitari ”, PDF ].
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