Azienda installa GPS sui mezzi: multa da 50.000 euro

Un autista guida un veicolo su cui è installato un GPS

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione amministrativa di 50.000 euro a una società di autotrasporti di Elmas (CA), imponendole di adeguarsi, entro 60 giorni, alle prescrizioni indicate nel provvedimento, pena ulteriori sanzioni.

La vicenda nasce dal reclamo di un ex dipendente … segno che lasciarsi male può costare caro!

Riguarda l’installazione, da parte dell’azienda, di un sistema di geolocalizzazione sui veicoli aziendali usati dai dipendenti senza fornire loro l’informativa prevista dall’art. 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) e senza rispettare la procedura di garanzia stabilita dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970).

Scorrendo il provvedimento del Garante, emerge con chiarezza l’approccio superficiale dell’azienda nella gestione della questione. Non solo ha omesso di informare adeguatamente i dipendenti, ma ha anche ignorato una richiesta di chiarimento da parte dell’Autorità, fino al punto di rendere necessario l’intervento della Guardia di Finanza per un’ispezione.

La questione del GPS sui veicoli aziendali

Dalle indagini è emerso che l’azienda aveva installato il sistema di geolocalizzazione “TIM Your Way” su 50 mezzi aziendali, limitandosi ad affiggere un semplice avviso in bacheca. Il sistema monitorava ogni spostamento del veicolo, associando i dati di localizzazione al nome dell’autista, configurando così un trattamento di dati personali senza le necessarie garanzie. Oltre alla posizione del veicolo, venivano raccolti dati di telemetria (velocità, chilometri percorsi), stato del veicolo e dati del cronotachigrafo relativi al DIN (Driver Identification Number).

L’azienda ha giustificato tale trattamento con la necessità di proteggere il patrimonio aziendale e tutelare i dipendenti, ma il Garante ha ritenuto queste motivazioni insufficienti. Anche il tentativo tardivo di regolarizzare la situazione – con l’acquisto di vetrofanie riportanti un’informativa semplificata e la designazione di un responsabile del trattamento – non è servito ad attenuare la sanzione.

Il Garante ha ribadito un principio fondamentale: il monitoraggio continuo della posizione dei veicoli non è giustificato di default, ma deve avvenire solo quando strettamente necessario per finalità legittime e proporzionate (cfr. Garante Privacy provv. n. 396 del 28 giugno 2018).

Morale della storia? Trattare con leggerezza la protezione dei dati personali può costare caro. Le aziende che credono di poter ignorare la normativa sulla privacy, magari limitandosi a un avviso in bacheca o a qualche azione di facciata, rischiano di ritrovarsi con multe salate e un danno d’immagine difficile da recuperare. Meglio prevenire che pagare (letteralmente).

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Fonti e Note:

Credits: Foto di Brecht Denil su Unsplash.

[1] Garante Privacy, 16 gennaio 2025, “Provvedimento del 16 gennaio 2025 [10112287]”.

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Natale Salvo

Nato e cresciuto nella terra del “Gattopardo”, la Sicilia. Ha dedicato la propria esistenza all'impegno sociale. Allenatore di una squadretta di calcio di periferia, presidente del circolo di Legambiente, candidato sindaco per il Partito Umanista. Infine blogger d’inchiesta; ha pagato le sue denunce di cattiva amministrazione con una persecuzione per via giudiziaria. E' autore del libro "La rivoluzione copernicana chiamata Reddito di Base", edito da Multimage, Firenze.

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