Coronavirus : da oggi siamo un Paese a libertà limitata !
Alle chiacchiere ho sempre preferito le parole, convinto dal detto latino “Verba volant, scripta manent”. Ho voluto quindi aspettare il testo del nuovo Decreto Legge per commentare le parole del presidente del Consiglio dei Ministri, signor Giuseppe Conte.
Sinceramente, debbo ammetterlo, non avevo fiducia nel nostro “Caro Leader” e, in particolare, sulla effettiva omogeneità tra le sue suadenti e pacate parole verbalmente proferite, con i freddi termini delle disposizioni contenute nel Decreto suo e dei suoi ministri.
Oggi, essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, è possibile commentare le disposizioni precedute dalle chiacchiere .
Il Decreto ha un “incipit” che già fa paura : « Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente LIMITAZIONI DELLA LIBERTA’ di circolazione per ragioni sanitarie ».
Quanto durano le restrizioni alla Libertà di Movimento : fino al 31 luglio, ma è possibile tanto un tempo più breve quanto più lungo
E subito mi domando : per quanto varranno le LIMITAZIONI DELLA LIBERTA’ ?
Il Decreto Legge è vago : « per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 […] con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico
del predetto virus ».
Nel discorso televisivo del 25 marzo, il “Caro Leader” Conte aveva espresso le seguenti parole per illustrare tale parte del Decreto : « Abbiamo deliberato a fine gennaio lo stato di emergenza nazionale […] per uno spazio di 6 mesi, fino al 31 luglio 2020, questo non significa che le misure restrittive che che adesso sono in vigore saranno prorogate sino al 31 luglio 2020 […], noi siamo pronti, in qualsiasi momento, e ci auguriamo prestissimo, per ALLENTARE LA MORSA di queste misure restrittive, […] siamo confidenti e fiduciosi che BEN PRIMA di quella scadenza […] si possa davvero tornare alle nostre abitudini di vita ».
A parte la speranza cristiana che non si nega a nessuno, non aggiunge altro al testo ufficiale. Invece mi colpisce come continui, ripetutamente, a definire mere “abitudini di vita” i veri e propri “diritti costituzionali”.
Quali sono le restrizioni alla Libertà Costituzionali ? Quelle di movimento, riunione, culto, educazione, attività economica …
Ma quali sono, però, in concreto le disposizioni decise dal Governo PD – M5S per « per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 [con] adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus » ?
L’articolo 1 del decreto Legge del 25 marzo stabilisce che « su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate […] una o più misure […] », quali, tra le altre :
- « limitazione della circolazione delle persone, […] se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute »;
- « limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale »;
- « limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico »;
- « limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto »;
- « limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio ».
Al contrario, « per la durata dell’emergenza »;
- « può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione […], ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del Prefetto ».
Vale a dire lavoro coercitivo e niente scioperi.
Orbene appare chiaro che quanto Decretato stride in maniera sostanziale con la Costituzione Italiana, in particolare con :
- articolo 16 (libertà di movimento);
- articolo 17 (libertà di riunione);
- articolo 19 (libertà di culto);
- articolo 30 (diritto ad educare i figli);
- articolo 40 (diritto di sciopero);
- articolo 41 (diritto d’iniziativa economica privata).
Si può dire che l’articolo 16 della Legge Fondamentale prevede la limitazione – ed è riportata nel Decreto del Governo – « per motivi di sanità », ma questa, non appare adeguatamente motivata e dimostrata nel Decreto, facendo riferimento a meri rimandi quali :
- « l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19 »;
- il « carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi ».
Assolutamente contestabile, poi, la chiusura di certune attività commerciali private in palese violazione del successivo articolo 41, per la fattispecie del danno. Predetto citato articolo prevede una sola limitazione ossia il « danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana ». In buona sostanza, ciò che vige per i tabaccai, le edicole, le assicurazioni, ecc, dovrebbe vigere anche per i bar, pizzerie, ristoranti … etc. ergo potevano restare in attività, nel rispetto delle norme di sicurezza e contenimento sanitario (distanza di un metro).
Il tabacco si, la pizza no ! Incomprensibile.
Se, sempre a mio parere, la Costituzione è stata stracciata più che calpestata, quel che fa specie è il richiamo, nel Decreto, al « Regio Decreto 27 luglio 1934 » (Era Fascista) nonché la previsione dell’impiego, per controllare la popolazione « ove occorra, delle Forze armate ».
Il discorso di Giuseppe Conte : non mi convince né la riduzione ad abitudini dei Diritti né tant’altro!
Per volontariamente evitare il di più, preferisco chiudere, al momento, richiamando le parole pronunciate quel 24 marzo dal signor Giuseppe Conte, quelle tanto plaudite dal 92% degli spettatori del Suo comizio in diretta Facebook, moderno strumento quasi equiparato a Fonte giuridica ufficiale :
La prima frase che mi ha colpito negativamente : « Il nostro assetto ordinamentale non prevedeva una specifica emergenza di questo tipo ».
Palesemente errato se non addirittura FALSO. Infatti, vige il “Codice della Protezione Civile” ovvero il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 che all’articolo 2 così recita: « sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento ».
La seconda frase che non ho gradito : « Con lo strumento del DPCM noi abbiamo uno strumento flessibile che ci consente di dosare le misure di contenimento e mitigazione del rischio ».
Ovvero, in termini correnti, il Premier ha avuto riconosciuti i PIENI POTERI.
La terza e forse la peggiore frase che poteva pronunciare : avremo « nuove regole, che comportano delle nuove abitudini di vita ».
Rinominare “nuove abitudini di vita” quelli che invece sono “diritti costituzionali” (uscire di casa, incontrare familiari, organizzare manifestazioni, andare in chiesa) assume il sapore dell’eufemismo.
La data del 31 luglio per la scadenza (forse) dello stato di emergenza mi ricorda la faccenda dei grammi di cioccolatta concessi in 1984
Chiudo con una “call-to-action”, un invito.
In merito alla durata, il Decreto indica la data del 31 luglio, quale scadenza dello stato di emergenza con la « possibilità di modularne l’applicazione IN AUMENTO ovvero in diminuzione ».
In buona sostanza ci ha detto che il prossimo 3 aprile non potremo ritornare alle nostre vecchie “abitudini di vita”, che la “quarantena” nazionale, assimilabile alla “detenzione ai domiciliari senza braccialetto elettronico” sarà prorogata.
Ha aggiunto, però, teatralmente, che « siamo confidenti e fiduciosi che BEN PRIMA di quella scadenza […] si possa davvero tornare alle nostre abitudini di vita ». In sostanza, se potremo uscire di casa prima del 31 luglio, ci avrà fatto una sorta di favore.
Tutto ciò fa tornare in mente una scena del film “1984” di Orwell, precisamente quella che, su YouTube, è titola “Cambiare la Storia”.
Ecco la “call-to-action” : invito tutti a vedere ed ascoltare attentamente ogni parola di quei 2:48 minuti del videoclip, fino alla fine !
Buon “1984”.
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