La denuncia: l’Italia non attua la Convenzione di Oviedo

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La denuncia della CIAB [1], associazione presieduta dal professore universitario Luca Marini [2], risale al dicembre 2021 ma è passata inosservata: dopo oltre vent’anni dalla ratifica della “Convenzione di Oviedo”, l’Italia non ha ancora reso efficace la normativa europea.

Mancano, infatti, i « decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l’adattamento dell’ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione » pur se previsti dall’articolo 3 della legge.

L’allora governo presieduto da Giuliano Amato (PSI) – oggi presidente della Corte Costituzionale – fu delegato a redarli entro sei mesi. Tuttavia, né lui – giustificatamente perché dimessosi due mesi dopo – né il suo successore Silvio Berlusconi, né gli altri dopo hanno mai ritenuto di trasferire tutti i principi della “Convenzione di Oviedo” nella pratica.

Più semplicemente conosciuta come “Convenzione di Oviedo”, la “Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina” fu promossa dal Consiglio d’Europa e firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 con lo scopo di evitare un uso improprio della biologia e della medicina tale da minacciare la dignità e i diritti dell’uomo.

La Ratifica è avvenuta allo scadere della XIII legislatura con la legge n. 145 del 28 marzo 2001, già essa stessa quindi in ritardo di quattro anni rispetto alla sottoscrizione della “Convenzione” (1997).

Cosa stabilisce la Convenzione di Oviedo a tutela dignità umana

I principi su cui pone l’attenzione il documento etico possono essere sintetizzati nei seguenti articoli:

  • l’articolo 5: « un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato » [3];
  • l’articolo 10: « ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata allorché si tratta di informazioni relative alla propria salute »;
  • articolo 13: è vietato un intervento di modifica del genoma umano che abbia come scopo quello di « introdurre una modifica nel genoma dei discendenti »;
  • articolo 28: va sviluppato « un dibattito pubblico appropriato [in merito a] le domande fondamentali poste dallo sviluppo della biologia e della medicina ».

Nell’attualità dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19, si tratta di principi di evidente e chiara importanza.

Al di la della mancata adozione di tutti i provvedimenti richiesti [4], la Convenzione di Oviedo (scaricala dal link) è comunque valida e opponibile giuridicamente rilevato che è stata ratificata dal presidente della repubblica Carlo Azeglio Ciampi il 28 marzo 2001 e che lo stesso articolo 2 della legge 145 / 2001 stabilisce la « piena e intera esecuzione » del documento.

Fonti e Note:

[1] La CIAB è un network scientifico internazionale creato da docenti universitari ed esperti allo scopo di fornire alla società civile dei punti di riflessione etica sulla gestione politica del Covid.

[2] Luca Marini insegna dal 2001 diritto internazionale e diritti umani nell’Università di Roma “La Sapienza” di Roma, dove ha insegnato a lungo anche diritto dell’Unione europea.

[3] L’articolo 26 della “Convenzione di Oviedo” tuttavia ammette delle restrizioni ai diritti enunciati solo se « previste dalla legge » e se « costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, […] alla protezione della salute pubblica o alla protezione dei diritti e libertà altrui ».

[4] Con la legge 22 dicembre 2017, n. 219, sono finalmente entrate il vigore le “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.

Per dettagli: Ministero della Salute, “Legge sul consenso informato e sulle DAT”.

Qui basta segnalare che, all’articolo 1:

  • il comma 1 statuisce il principio che: « nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge »;
  • il comma 2, precisa: « E’ promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo »;
  • il comma 6 ribadisce che: « Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario ».
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Natale Salvo

Nato e cresciuto nella terra del “Gattopardo”, la Sicilia. Ha dedicato la propria esistenza all'impegno sociale. Allenatore di una squadretta di calcio di periferia, presidente del circolo di Legambiente, candidato sindaco per il Partito Umanista. Infine blogger d’inchiesta; ha pagato le sue denunce di cattiva amministrazione con una persecuzione per via giudiziaria. E' autore del libro "La rivoluzione copernicana chiamata Reddito di Base", edito da Multimage, Firenze.

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