Mascherine a scuola, TAR Lazio decide non decidere
Il TAR del Lazio ha deciso di non decidere sul problema delle mascherine a scuola per i bambini da 6 a 11 anni. L’ordinanza n. 873 firmata dal presidente della Prima Sezione, Antonino Savo Amodio, e dall’estensore, Laura Marzano, è di fatto una presa in giro, un documento che assegna un colpo al cerchio ed uno alla botte.
Da di fatto ragione ai ricorrenti e agli avvocati Francesco Scifo e Linda Corrias, ma la vittoria è concretamente assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e al Ministero della Salute.
Una decisione … all’italiana, si direbbe.
Una sentenza politica, verrebbe da aggiungere.
L’udienza del 4 dicembre aveva rinviato al 12 febbraio per l’esame di merito. Ma lo scorso 12 febbraio i giudici del TAR Lazio hanno nuovamente rinviato la decisione e « fissata, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 14 luglio 2021 ».
Insomma decideranno quando sarà abbondantemente terminato l’anno scolastico e cessato del tutto il contendere. Ai ricorrenti resterà solo la via del lungo procedimento civile per poter chiedere un ristoro dei danni biologici ed esistenziali eventualmente subiti.
Le mascherina a scuola restano, per … precauzione!
Nel frattempo, « in ossequio al principio di precauzione » scrivono, « l’obbligo per i minori di età compresa fra i 6 e gli 11 anni di indossare la mascherina in ambito scolastico, ai sensi del DPCM 14 gennaio 2021, resta efficace ».
I magistrati del TAR Lazio hanno però concesso un … contentino. Misero, per la verità.
« Le esigenze cautelari prospettate dai ricorrenti possono trovare adeguata tutela in un remand all’amministrazione perché rivaluti la prescrizione in rassegna » !!!
Insomma tutto è lasciato al buon cuore del Governo e del presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi.
A giorni vedremo quanto è grande.
Il TAR Lazio conferma però la bocciatura DPCM di Conte
Vero è poi pure che il TAR Lazio mette nero su bianco che:
- « il DPCM del 3 novembre 2020 pare essersi discostato dalle indicazioni preventive e specifiche fornite dal CTS »;
- il DPCM non motiva « alcunchè sulle ragioni del diverso opinamento » e non adduce o richiamata « evidenze istruttorie di diverso avviso »;
- « sicchè appare sussistere il dedotto difetto di motivazione e di istruttoria »;
- « la nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione del 29 dicembre 2020, non indica [il] fondamento tecnico-scientifico dell’imposizione della misura impugnata »;
- che anzi la stessa nota del Ministero della Salute riferisce di varia letteratura scientifica « in cui è stato rilevato il disagio psicologico provocato da tale uso [connesso] ai tentativi di soddisfare tre bisogni psicologici di base (autonomia, relazione e comprensione) »;
- « dunque, appare complessivamente confermata la fondatezza del dedotto difetto di istruttoria e di motivazione ».
Una bocciatura su tutti i fronti per la credibilità di Giuseppe Conte e Roberto Speranza, ma tutte cose sostanzialmente già scritte lo scorso 4 dicembre per cui l’udienza del 12 febbraio s’è rivelata solo una perdita di tempo.
Basta rileggere il mio precedente post sull’argomento: “TAR Lazio boccia i DPCM di Conte, non sono motivati” [1].
Basterà un nuovo parere del CTS che stavolta esplicitamente condivida l’azione del Governo per mettere una pietra tombale sopra il ricorso che gli avvocati Francesco Scifo e Linda Corrias hanno presentato a nome e per conto di svariate famiglie e genitori.
Evviva la Giustizia! Evviva la divisione dei Poteri! Evviva la Democrazia!
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Fonti e Note:
Credits: Photo by Kelly Sikkema on Unsplash
[1] Fronteampio, 6 dicembre 2020, “TAR Lazio boccia i DPCM di Conte : non sono motivati”.
>>> APPROFONDIMENTO: L'ordinanza n. 873 del TAR Lazio (PDF)
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