Speranza contro la Lorenzin: immunizzazione naturale non basta
« L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante […] ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione ».
E’ quanto prevede l’art. 1, comma 2, del Decreto Legge n. 73 del 7 giugno 2017 nel testo tutt’oggi vigente [1]. Si tratta del famoso decreto firmato dall’allora ministro della salute Beatrice Lorenzin sotto il governo Gentiloni, quello che estendeva a dieci le vaccinazioni obbligatorie per i minori di sedici anni.
Un principio logico, e medico: la malattia naturale immunizza e un elevato tasso anticorpale rilevato da un esame sierologico è segnale di avvenuto contagio e immunizzazione.
Le precauzioni del Decreto Lorenzin del 2017 sull’obbligo vaccinale ai minori
Interessante rilevare, peraltro, come la legge di conversione, la n. 119 / 2017, prevedesse pure, al comma 1-ter dell’articolo 1, « la possibilità, per il Ministero della salute, di disporre la cessazione dell’obbligatorietà per uno o più delle vaccinazioni previste:
- sulla base della verifica dei dati epidemiologici,
- delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge,
- delle copertura vaccinali raggiunte,
- nonché degli eventuali eventi avversi segnalati ».
Le disposizioni previste dalla Legge 119 / 2017 ritornano d’attualità oggi ma vengono invece disattese dalle norme sull’obbligo introdotto dal governo Draghi in tema di vaccinazione anti-Covid 19.
Gasparini ( CSS ): non si vaccina chi ha un’immunità naturale
Paolo Gasparini, già membro esperto del Consiglio Superiore di Sanità, Direttore di Genetica Medica dell’Università di Trieste, in una recente intervista [2], anche citando uno studio apparso sulla rivista specializzata The Lancet, non ha potuto che confermare questa tesi scientifica:
« Normalmente nei soggetti guariti da un’infezione virale e con anticorpi circolanti non si procede ad una vaccinazione. Non si capisce quale è il razionale per fare un’eccezione a quanto praticato nella medicina sinora e cambiare strategia nel caso del Covid19. In presenza di anticorpi circolanti non si vaccina ma al massimo, trattandosi di una forma nuova di virosi, si monitora nel tempo la quantità di anticorpi per valutarne l’andamento ».
Il professor Gasparini spiega pure il perché: « I guariti sono immuni contro tutte le porzioni del virus a differenza dei vaccinati che sono stati immunizzati solamente contro la proteina Spike (una parte del virus). Diverse pubblicazione scientifiche inoltre dimostrano chiaramente che l’immunità naturale è maggiore e di più lunga durata di quella determinata dai vaccini ».
Che a parlare non sia un ciarlatano o uno sprovveduto è certificato da Il Curriculum Vitae del prof Paolo Gasparini .
Brusaferro ( ISS ) fa da “spalla” al ministro della salute Speranza
Proprio per ovviare alla naturale contestazione dei medici, il ministro della salute Roberto Speranza ha richiesto e ottenuto dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro una relazione tecnica.
Curioso appare che il presidente Brusaferro come fonte del proprio parere, in una sorta di cortocircuito, citi lo stesso ministero della salute:
« la presenza di un elevato titolo anticorpale non può essere considerata, al momento, alternativa al ciclo vaccinale » [ Ministero della Salute - Circolare n 35309 del 4 agosto 2021 – Esenzioni vaccinazioni Covid-19 ].
Brusaferro, poi, facendo riferimento a una meta ricerca del CDC di Atlanta ed a un documento dell’ECDC, ha così agginto [3]:
« sebbene il rilevamento di anticorpi in un test sierologico possa fornire prove di un’infezione o di una vaccinazione pregressa e quindi di una possibile protezione, non esiste ad oggi un livello di anticorpi misurato secondo standard internazionali che assicuri una protezione nei confronti dell’infezione da Sars-Cov-2 nelle sue varianti e quanto essa duri; di conseguenza, al momento attuale non è definibile un livello di anticorpi neutralizzanti che sia in grado di indicare se una persona debba o meno essere vaccinata / possa avere accesso o meno alla certificazione verde Covid-19 ».
Una maniera come un’altra per condannarci a vita alla vaccinazione aggiuntiva anti-Covid-19.
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Fonti e Note:
[1] Normattiva, Decreto Legge n. 73 del 7 giugno 2017, “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” ( poi convertito con modificazioni con la Legge n. 119 del 31 luglio 2017).
[2] Il Tempo, 22 novembre 2021, “Covid, “i guariti con anticorpi non vanno vaccinati”. Gli ultimi studi, parla l’esperto del Consiglio superiore di sanità” [ Scarica da qui il PDF Intervista Prof. Gasparini su immunità naturale ( Il Tempo ) ].
[3] Scarica da qui il PDF della nota dell’ Istituto Superiore di Sanità, prot. 2867 del 25 gennaio 2022, Test sierologici Covid-19 .
Il citato documento dell’ ECDC aggiunge pure l’interessante ammissione:
« Un test sierologico positivo può indicare una pregressa infezione, anche recente, da Sars-Cov-2 […]. La positività del test non può essere considerata come prova che una persona non sia in grado di trasmettere ulteriormente il virus ».
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